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Pubblicità Legale

Per Albo Pretorio si intende il luogo e lo spazio dove vengono affissi tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti. 
L’attività dell’albo pretorio consiste quindi, nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il “referto di pubblicazione”:  

  • deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti del Comune e di altri enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione;
  • avvisi di deposito alla casa comunale di atti finanziari e delle cartelle esattoriali;
  • provvedimenti tipo piani urbanistici, del commercio, del traffico, ecc. ecc.
  • particolari atti riguardanti privati cittadini, come il cambio di nome e/o cognome.

Nel referto di pubblicazione viene indicato l’avviso di pubblicazione e di deposito dell’atto, con l’indicazione di chi l’ha emesso o adottato, l’oggetto, la data, il numero e la precisazione dell’ufficio presso il quale il documento e gli allegati sono consultabili.

La tenuta dell’albo pretorio viene curata dal personale incaricato con nomina di Messo/pubblicatore  (con il Dlgs 267/2000 la figura del Messo non è piu’ menzionata) che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze previste, cura le affissioni e le defissioni degli Atti e vigila sulla regolare tenuta dell’albo pretorio. I documenti da pubblicare sono anche registrati nel protocollo generale.

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